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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1948, n. 264

Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1948 al: 24-5-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1


Il ruolo del personale direttivo e ispettivo della scuola elementare, di cui alla tabella A annessa al regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, modificato dall'art. 1 della legge 31 maggio 1943, n. 570, e dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, è ulteriormente modificato come appresso:


Grado Qualifica Numero
dei posti
7° |
> Ispettori scolastici........ 278
8° |

8° |
> Direttori didattici......... 2110
9° |
----
2388
----

Ai direttori didattici durante la permanenza nel grado 9° è attribuito lo stipendio massimo del grado stesso, e parimenti agli ispettori scolastici, durante la permanenza nel grado 8° è attribuito lo stipendio massimo del detto grado.
Le promozioni dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, rispettivamente al grado 8° e al grado 7°, sono conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che abbiano compiuto quattro anni di servizio rispettivamente nei gradi 9° ed 8°.
Per quanto si riferisce agli ispettori scolastici, il quadriennio di servizio, allo stipendio massimo del grado 8°, viene computato, ai fini di cui al comma precedente, anche se compiuto, in tutto o in parte in qualità di direttore didattico.
Al grado d'ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 8° che abbiano almeno tre anni di anzianità in questo ultimo grado.