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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 261

Assetto della finanza delle Province e dei Comuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1968)
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Testo in vigore dal:  1-5-1948 al: 31-12-1951
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Art. 1


Il provento dell'imposta generale sull'entrata, riscossa, dagli uffici delle imposte di consumo a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino e della relativa addizionale straordinaria istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, è attribuito per nove decimi ai Comuni nei quali avviene la riscossione.
L'amministrazione dei detti tributi resta demandata alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed ai competenti uffici finanziari periferici.
L'imposta è riscossa dagli uffici delle imposte di consumo esclusivamente in modo virtuale e versata, pure in modo virtuale, all'Ufficio del registro, al netto dell'aggio spettante per la riscossione a norma delle vigenti disposizioni, nei cinque giorni successivi al mese in cui la riscossione medesima si è verificata.
La erogazione ai Comuni dei nove decimi delle somme come sopra introitate dall'Erario è effettuata dalle intendenze di finanza, entro lo stesso mese in cui è stato eseguito il versamento dell'imposta presso gli Uffici del registro, sulla base dei dati forniti dagli Uffici medesimi.