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DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 219

Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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Testo in vigore dal: 9-4-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 28 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nell'art.  5  del  decreto legislativo
luogotenenziale  14  settembre  1945,  n.  699, concernenti l'aumento
delle  percentuali  spettanti  agli  ufficiali giudiziari sui crediti
recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale dei 10%
sulle  percentuali  medesime,  continuano  ad avere effetto fino al 1
luglio 1948.