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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1948, n. 127

Miglioramenti alle prestazioni concesse dalla ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1965)
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Testo in vigore dal:  31-3-1948 al: 7-12-1957
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è elevata ad un cinquantesimo per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947.
Rimangono fermi gli aumenti di un decimo, due decimi o tre decimi previsti dal terzo comma del suddetto art. 48.
Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal primo comma del presente articolo l'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 10.000.