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DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 1948, n. 109

Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-3-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie le XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1


Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per le infrazioni previste dalle leggi:
a) sulle imposte dirette ordinarie e straordinarie;
b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
f) sul lotto pubblico;
g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
h) sul catasto e sui servizi tecnici erariali;
i) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari.
Sono comprese nel condono le sopratasse previste dall'art. 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie.