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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1948, n. 105

Disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 7-4-1948
al: 31-12-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri  per  la grazia, e giustizia e per il lavoro e la previdenza
sociale;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  Possono   denominarsi   banche   popolari   e  sono  soggette  alle
disposizioni  del presente decreto soltanto le societa' cooperative a
responsabilita'  limitata, autorizzate alla raccolta del risparmio ed
all'esercizio del credito.