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DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 100

Disposizioni penali per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1948)
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Testo in vigore dal: 27-7-1948
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 678, 679, 695, 697, 698 e 699 del Codice penale,
relativi alla fabbricazione, commercio e detenzione abusiva di armi e
di  materie esplodenti, nonche' alla omessa denuncia di esse da parte
di  chi  le detiene o di chi abbia notizia che si trovano in un luogo
da lui abitato;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo, luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro per l'interno;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 5 febbraio 1948;
                               Art. 1.

  Chiunque,  senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello
Stato  o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo
armi  o  parti  di  armi ((atte all'impiego)), munizioni, esplosivi o
aggressivi   chimici,  ovvero  ne  fa  raccolta,  e'  punito  con  la
reclusione  da  tre  a  dieci  anni  e  con  la  multa  sino  a  lire
duecentomila.
  Non  si  applica  la  precedente  disposizione qualora si tratti di
collezione di armi artistiche, rare o antiche. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni
penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art.
6  del  decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia,
dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."