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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 90

Modalità di pagamento dell'integrazione bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), dell'indennità di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1952)
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Testo in vigore dal: 19-3-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentita la Corte dei conti;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947;
                               Art. 1.

  Fino  al  30  giugno  1948, per il pagamento delle integrazioni dei
bilanci  degli  enti  comunali  di  assistenza  e  della  indennita',
caro-pane  agli  assistiti,  e'  autorizzata,  in deroga all'art. 56,
penultimo  comma,  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e
successive  modificazioni,  l'emissione di aperture di credito per un
importo  non  superiore  a  lire  100.000.000,  sempre  che  non  sia
possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.