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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1948, n. 70

Modificazioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogoteneziale 6 febbraio 1946, n. 103, e del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 884, in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1949)
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Testo in vigore dal:  28-2-1948 al: 11-8-1949
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie 1 e XV della Costituzione, Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1


Il comma aggiunto dall'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, è sostituito, dal seguente:
"Gli istituiti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito un tasso di interesse superiore al cinque e cinquanta per cento e condizioni accessorie più onerose dell'uno per cento dell'importo lordo del prestito".