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DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 64

Assegnazione di funzioni speciali ad uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza attualmente in servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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Testo in vigore dal: 27-2-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 30 dicembre 1947:
                               Art. 1.

  Fino   a  che  non  si  verifichera'  la  cessazione  dal  servizio
permanente  effettivo  di  uno  dei  due  generali di divisione della
Guardia  di  finanza,  attualmente  in  servizio, e' data facolta' al
Ministro per le finanze di conferire al meno anziano di essi speciali
funzioni  ispettive  e  di controllo sui servizi dell'Amministrazione
delle  finanze. Tali funzioni sono esercitate alle dirette dipendenze
del  Ministro.  Il  generale chiamato ad assolverle fa altresi' parte
della  Commissione  centrale  di  avanzamento per gli ufficiali della
Guardia di finanza.