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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 59

Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-2-1948 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1


In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è data facoltà alle ditte indicate nell'articolo stesso, per il solo anno 1948 e limitatamente ai contributi afferenti all'anno medesimo, di versare direttamente la somma dovuta nell'apposito conto, in quattro rate uguali, scadenti la prima entro il 5 febbraio, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1948.
Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio 1948 sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalità previste dall'art. 1 del decreto sopra menzionato, con inizio dalla rata di aprile 1948, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.
In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 5 febbraio 1948 è sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza o della quarta rata entro il termine, per ciascuna stabilito, si procederà alla iscrizione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalità di cui al già citato art. 1, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, con le rate di agosto e dicembre 1948 e di febbraio 1949, a seconda che sia rimasto insoluto il versamento diretto scadente il 5 giugno, il 5 settembre o il 5 dicembre 1948.
Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto 1948 e in unica soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre 1948 o con quella di febbraio 1949. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 per cento.