stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 49

Rivalutazioni per conguaglio monetario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-2-1948 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1


Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, possono essere calcolate, con effetto dall'anno 1947, applicando ai valori determinati in base al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40, i coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario stabiliti nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946 n. 436, moltiplicati per 3,60.
È stabilito in 3,60 il coefficiente di rivalutazione per conguaglio monetario dei capitali investiti nell'anno 1945.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attività determinate.