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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 1948, n. 23

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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-2-1948
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la
grazia e giustizia e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 28 gennaio 1948;
                               Art. 1.

  I  cittadini  italiani  che,  in base alla legge 21 agosto 1939, n.
1241,  ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti,
hanno optato per la cittadinanza germanica, ma non l'hanno acquistata
con  il  rilascio  del certificato di naturalizzazione previsto dalla
legge medesima o altrimenti, possono dichiarare di revocare l'opzione
per  la  cittadinanza  tedesca  e di voler conservare la cittadinanza
italiana.
  La  mancata dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 3 ha
per effetto la perdita della cittadinanza italiana.