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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1948, n. 20

Impiego del fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1981)
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Testo in vigore dal:  5-2-1948 al: 6-8-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1


Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti:
1) in acquisto di beni immobili, entro il limite di un decimo del patrimonio di ciascuno Istituto di previdenza;
2) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
3) in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato;
4) in mutui ad enti parastatali e in partecipazioni al loro capitale costitutivo, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro.