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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1735

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Parma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-3-1948 al: 15-12-2009
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Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 10 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2070; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Viste le proposte relative a modificazioni dello statuto formulate dall'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

CAP. III.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:
"La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:
a) la laurea in scienze matematiche;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in matematica e fisica;
d) la laurea in chimica;
e) la laurea in scienze naturali.
È annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.
Dopo l'art. 26 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 27. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) geometria superiore;
5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
7) fisica matematica;
8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1) matematiche complementari;
2) teoria delle funzioni;
3) geometria differenziale;
4) fisica superiore;
5) fisica teorica;
6) geodesia.
Art. 28. - Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che complementari, sono di regola, integrati da esercitazioni scritte pratiche o grafiche sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento.
Art. 29. - L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da, due professori ciascuno dei quali isegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano l'esame alla fine di ogni anno.
Art. 30. - Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze d'iscrizione e di esami:
le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° anno, debbono precedere la iscrizione e legame di meccanica razionale;
le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo biennio stabilite dal piano degli studi;
l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica matematica;
l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le iscrizioni e gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica;
le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria devono precedere l'iscrizione e l'esame di matematica complementare.
Art. 31. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 32. - Per il conseguimento della laurea in scienze matematiche lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante le scienze matematiche concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione dev'essere presentata alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione.
Art. 33. - L'esame di laurea comprende:
1) una prova scritta o grafica nella materia scelta per la tesi di laurea;
2) la discussione orale della prova scritta o grafica e della tesi di laurea;
3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della facoltà diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.
Art. 34. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica, ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) analisi superiore;
4) meccanica razionale, con elementi di statica grafica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
7) fisica matematica;
8) fisica teorica;
9) fisica superiore;
10) chimica fisica;
11) chimica generale ed inorganica, con elementi di organica;
12) preparazioni chimiche.
Sono insegnamenti complementari:
1) chimica organica;
2) spettroscopia;
3) elettrologia;
4) geometria differenziale;
5) mineralogia;.
6) geodesia;
7) fisica terrestre.
Art. 35. - Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che complementari, sono di regola integrati da esercitazioni scritte, pratiche o grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento.
Art. 36. - L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio; le "esercitazioni di fisica sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.
L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
Art. 37. - Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.
Dovendosi, inoltre, osservare le seguenti precedenze di iscrizioni e di esami:
le iscrizioni e gli esami di analisi, 1° anno, e di geometria devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale e delle materie del secondo biennio, stabilite dal piano degli studi;
l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere la iscrizione, e l'esame di fisica matematica;
l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le iscrizioni e gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica.
Art. 38. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 39. - Per il conseguimento della laurea in fisica lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante la fisica, concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La disertazione dev'essere presentata alla segreteria della Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli, dei tre argomenti scelti, per la discussione di cui al n. 3 del successivo art. 40.
Art. 40. - L'esame di laurea comprende:
1) una prova pratica di fisica;
2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea;
3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.
Art. 41. - La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) matematiche complementari;
5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
7) fisica teorica;
8) fisica superiore;
9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1) geometria superiore;
2) teoria delle funzioni;
3) fisica matematica;
4) fisica terrestre;
5) spettroscopia;
6) geodesia;
7) mineralogia;
8) geometria differenziale.
Art. 42. - Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che complementari, sono di regola, integrati da esercitazioni scritte, pratiche o grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento.
Art. 43. - L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa, un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano l'esame alla fino di ogni anno.
Art. 44. - Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze di iscrizione e di esami:
le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale;
le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo biennio quali risultano dal piano degli studi e delle matematiche complementari;
l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica matematica;
l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica.
Art. 45. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 46. - Per il conseguimento della laurea in matematica e fisica lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante la matematica e la fisica concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione dev'essere presentata alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione di cui al n. 3 del successivo art. 47.
Art. 47. - L'esame di laurea comprende:
1) una prova pratica di fisica e una scritta di matematica;
2) la discussione orale delle prove e della tesi di laurea;
3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato

con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con i regi

decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 10 ottobre 1931, n. 1380; 26

ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n.

2070; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Visto il regio

decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Viste le proposte relative a modificazioni dello statuto formulate dall'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: CAP. III.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. L'art. 25 è sostituito dal seguente:

"La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in scienze matematiche; b) la laurea in fisica; c) la laurea in matematica e fisica; d) la laurea in chimica; e) la laurea in scienze naturali. È annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria. Dopo l'art. 26 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 27. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) analisi superiore; 4) geometria superiore;

5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;

6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale); 7) fisica matematica; 8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1) matematiche complementari; 2) teoria delle funzioni; 3) geometria differenziale; 4) fisica superiore; 5) fisica teorica; 6) geodesia.

Art. 28. - Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che

complementari, sono di regola, integrati da esercitazioni scritte pratiche o grafiche sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento. Art. 29. - L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito

da, due professori ciascuno dei quali isegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due

professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria

analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico

esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 30. - Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze d'iscrizione e di esami:

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° anno, debbono precedere la iscrizione e legame di meccanica razionale;

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo biennio stabilite dal piano degli studi; l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica matematica; l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le

iscrizioni e gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica; le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria devono precedere l'iscrizione e l'esame di matematica complementare. Art. 31. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 32. - Per il conseguimento della laurea in scienze matematiche lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante le scienze matematiche concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione dev'essere presentata alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione. Art. 33. - L'esame di laurea comprende: 1) una prova scritta o grafica nella materia scelta per la tesi di laurea; 2) la discussione orale della prova scritta o grafica e della tesi di laurea; 3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal candidato in materie d'insegnamento della facoltà diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea. Art. 34. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica é di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica (algebrica, ed infinitesimale) (biennale); 2) geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) analisi superiore;

4) meccanica razionale, con elementi di statica grafica; 5) fisica sperimentale (biennale); 6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale); 7) fisica matematica; 8) fisica teorica; 9) fisica superiore; 10) chimica fisica;

11) chimica generale ed inorganica, con elementi di organica; 12) preparazioni chimiche. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica organica; 2) spettroscopia; 3) elettrologia; 4) geometria differenziale; 5) mineralogia;. 6) geodesia; 7) fisica terrestre.

Art. 35. - Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che

complementari, sono di regola integrati da esercitazioni scritte,

pratiche o grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento. Art. 36. - L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio; le "esercitazioni di fisica sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno. L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Art. 37. - Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Dovendosi, inoltre, osservare le seguenti precedenze di iscrizioni e di esami:

le iscrizioni e gli esami di analisi, 1° anno, e di geometria devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale e

delle materie del secondo biennio, stabilite dal piano degli studi; l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere la

iscrizione, e l'esame di fisica matematica; l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere le

iscrizioni e gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica.

Art. 38. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 39. - Per il conseguimento della laurea in fisica lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento

riguardante la fisica, concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La disertazione dev'essere presentata alla segreteria della

Università almeno venti giorni prima dell'esame di laurea, insieme

ai titoli, dei tre argomenti scelti, per la discussione di cui al n. 3 del successivo art. 40. Art. 40. - L'esame di laurea comprende: 1) una prova pratica di fisica; 2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea; 3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal

candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea. Art. 41. - La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) analisi superiore; 4) matematiche complementari;

5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;

6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale); 7) fisica teorica; 8) fisica superiore; 9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1) geometria superiore; 2) teoria delle funzioni; 3) fisica matematica; 4) fisica terrestre; 5) spettroscopia; 6) geodesia; 7) mineralogia; 8) geometria differenziale.

Art. 42. - Gli insegnamenti teorici, sia fondamentali che

complementari, sono di regola, integrati da esercitazioni scritte,

pratiche o grafiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri d'accertamento. Art. 43. - L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito

da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due

professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa, un unico

esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano l'esame alla fino di ogni anno.

Art. 44. - Devonsi, inoltre, osservare le seguenti precedenze di iscrizione e di esami:

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° anno, devono precedere l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale;

le iscrizioni e gli esami di analisi e geometria, 1° e 2° anno, devono precedere le iscrizioni e gli esami delle materie del secondo biennio quali risultano dal piano degli studi e delle matematiche complementari; l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale devono precedere l'iscrizione e l'esame di fisica matematica; l'iscrizione e l'esame di fisica sperimentale devono precedere

l'iscrizione e l'esame di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica. Art. 45. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 46. - Per il conseguimento della laurea in matematica e fisica lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante la matematica e la fisica concordato con un professore ufficiale della Facoltà. La dissertazione dev'essere presentata alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima

dell'esame di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione di cui al n. 3 del successivo art. 47. Art. 47. - L'esame di laurea comprende: 1) una prova pratica di fisica e una scritta di matematica; 2) la discussione orale delle prove e della tesi di laurea; 3) la discussione orale di due su tre argomenti scelti dal

candidato in materie d'insegnamento della Facoltà, diverse fra di loro e da quella formante oggetto della tesi di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 175. - FRASCA