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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1711

Norme di applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 645, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-3-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato col regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi sul sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro e per i trasporti; Decreta:

Art. 1


Le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono eseguite da medici scelti fra i liberi professionisti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel caso che l'impiegato non accetti l'accertamento del medico fiscale, sarà sottoposto a visita medico-collegiale di controllo presso un ospedale militare ovvero presso un ospedale civile.
La visita collegiale potrà anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali da essa designati.