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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1947, n. 1651

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-3-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto-legge  14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento
della Guardia di finanza, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n.
400;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali  ed i militari di truppa della Guardia di finanza,
cessati  dal  servizio  permanente  e  rimasti  in servizio nel Corpo
ininterrottamente,  in  qualita'  di  trattenuti, possono, a domanda,
essere  mantenuti  in  tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1948,
anche  se  entro  questa data compiano il periodo massimo di servizio
previsto  per  il  loro  grado, purche' conservino il requisito della
idoneita'   fisica   e  siano  riconosciuti  meritevoli  da  apposite
commissioni legionali composte del comandante di legione o di reparto
corrispondente,  che  le  presiede, da un ufficiale superiore e da un
capitano, scelti dallo stesso comandante di legione.
  Contro  le  decisioni  delle  commissioni  gli  interessati possono
proporre ricorso al Comando generale.
  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal
16 ottobre 1946.