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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1596

Concessione del contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-2-1948 al: 14-8-1951
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, convertito, con modificazioni, nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale vennero affidati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese la costruzione e la gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Ha SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da esso serviti, per provvedere all'approvvigionamento idrico dei seguenti comuni dell'Alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis e Vallata, i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio.
Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotti e fognature per i suindicati Comuni.