stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1947, n. 1594

Disposizioni per i magistrati trattenuti o richiamati in servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-1-1948 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


I magistrati trattenuti o richiamati in servizio alla data del 31 dicembre 1947 possono essere mantenuti in funzione fino al compimento del 75° anno di età, e non oltre il 31 dicembre 1948.
Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio anche i magistrati che successivamente al 31 dicembre 1947 compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.
I magistrati, mantenuti in funzione in virtù del primo e del secondo comma, del presente articolo, sono considerati in ogni caso in soprannumero al ruolo della magistratura ed alle piante organiche degli uffici giudiziari, e, se di grado superiore al quarto, sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario, anche oltre il limite numerico stabilito nel secondo comma di detto articolo.
La loro posizione continua ad essere regolata, ad ogni effetto, rispettivamente dalla legge 28 gennaio 1943, numero 33, e dal decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320, ferma in ogni caso la facoltà del Ministro per la grazia e giustizia di collocarli a riposo o dimetterli dal servizio in qualunque tempo.