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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1492

Riammissione in servizio del dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 10-1-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  l'art.  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con tutti i Ministri;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  Il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello stato,
anche  con  ordinamento  autonomo, dichiarato dimissionario d'ufficio
anteriormente  al 28 ottobre 1922, puo' essere riammesso in servizio,
previo  parere  favorevole  del  Consiglio di amministrazione, quando
risulti  dagli  atti  in  possesso  dell'Amministrazione  che  motivo
esclusivo  delle  dimissioni  sia stato quello di aver abbandonato il
servizio  per  partecipare  ad  agitazioni  sindacali antifasciste, e
sempreche'  l'interessato  ne faccia domanda entro un mese dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto e sia in possesso dei
requisiti necessari per la permanenza in servizio.
  Il  dipendente riammesso in servizio in applicazione del precedente
comma   e'   collocato  nel  ruolo  con  il  grado  cui  apparteneva,
occupandovi l'ultimo posto.