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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1488

Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1951)
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Testo in vigore dal: 23-1-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 19-14, n. 9;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
301;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1941, n.
1151;
  Visto  l'art.  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con tutti i Ministri;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  Al   personale   di   ruolo   delle  Amministrazioni  dello  Stato,
allontanato  dal servizio durante il regime fascista, qualora risulti
indubitabilmente     comprovato     dagli     atti     in    possesso
dell'amministrazione  che  motivo  esclusivo  dell'allontanamento sia
stato  quello di avere, anteriormente al 28 ottobre 1922, partecipato
ad   agitazioni   sindacali   antifasciste   o  date  altre  positive
manifestazioni   di   antifascismo,   spetta   la   liquidazione  del
trattamento  di quiescenza, previa ricostruzione della carriera e con
il  computo  del  periodo intercorso dalla data di allontanamento dal
servizio  sino al raggiungimento dei limiti di eta' e di servizio per
il collocamento a riposo, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti
i  limiti  predetti, sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  La  ricostruzione  della  carriera e' fatta secondo le disposizioni
dell'art.  6,  comma secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo
19 ottobre 1944, n. 301.
  Le  disposizioni  che  precedono  si  applicano anche ai fini della
liquidazione  del  trattamento  di quiescenza indiretto o riversibile
nei casi in cui spetti.
  Per  l'applicazione  dei  precedenti  comma gli interessati debbono
presentare  domanda  all'amministrazione  competente entro il termine
perentorio  di tre mesi dalla data di entrata, in vigore del presente
decreto.  Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre
dalla data del rimpatrio.
  Il  trattamento  di  quiescenza  concesso  dal presente articolo ha
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Al   personale  che,  allontanato  dal  servizio  nelle  condizioni
previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riammissione in
servizio anteriormente al 1 giugno 1947, si applicano le disposizioni
del   regio   decreto-legge  6  gennaio  1944,  n.  9,  e  successive
integrazioni,  sulla  riammissione  in servizio e sulla ricostruzione
della carriera.