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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 ottobre 1947, n. 1487

Utilizzazione del materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le Amministrazioni militari sono autorizzate - fino al 31 dicembre 1947 - a permutare o vendere nei modi e alle condizioni più convenienti all'interesse, dell'Erario ed alla difesa dello Stato, quei materiali d'artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici che non convenga conservare allo stato attuale.