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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1461

Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfratti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1948)
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Testo in vigore dal: 20-6-1948
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I  contratti  di  locazione  e  di sublocazione, prorogati ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, sono
ulteriormente  prorogati  fino alla prima scadenza, dopo il 30 giugno
1948,  del  termine  stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di
rinnovazione tacita del contratto.
  La  proroga  spetta,  sia  nei  confronti  del  locatore,  sia  nei
confronti  dell'acquirente  dell'immobile, nonostante qualunque patto
contrario,  e  quand'anche  sia  stata  pattuita  la  risoluzione del
contratto per il caso di vendita.
  Non spetta alcuna proroga relativamente ai contratti di locazione e
di  sublocazione  stipulati  dopo  la  data  di entrata in vigore del
decreto  legislativo  27  febbraio  1947,  n. 39. Questa norma non si
applica  per le assegnazioni disposte dal Commissario per gli alloggi
dopo la data suddetta. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 596 ha disposto (con l'art. 1) che "La
proroga  dei  contratti  di  locazione  e  di  sublocazione  disposta
nell'art.  1  del  decreto  legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e'
protratta  fino al 30 settembre 1948 o alla prima scadenza successiva
del  termine  stabilito  dalla  legge  o  dagli  usi  per  il caso di
rinnovazione  tacita  del  contratto.  Non  rientrano fra i contratti
esclusi  dalla  proroga  a  termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del
decreto  legislativo  23  dicembre 1947, n. 1461, quelli che siano da
considerare come rinnovazioni di contratti preesistenti".