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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1456

Proroga di agevolazioni tributarie e fiscali a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1948 al: 15-12-2009
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Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per il periodo di anni dieci;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, hanno effetto per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito

nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e

finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per il periodo di anni dieci;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio e per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA: Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge

11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935,

n. 961, hanno effetto per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - EINAUDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947

Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 87. - FRASCA