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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1429

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-1-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1220, sugli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;
Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sull'inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;
Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme integrative e modificative della disciplina inerente al trattamento di quiescenza del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Il personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, ha acquistato titolo al trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini del predetto trattamento del servizio reso presso le Cattedre con rapporto stabile di servizio.
Per il riconoscimento dei predetti servizi è dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 2% sulle prime 10.000 lire dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e del 3% sulla eccedenza per ogni anno di servizio riscattato.
Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 maggio 1947.