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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1377

Estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-12-1947 al: 13-12-1951
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La disposizione di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla ricostituzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché delle chiese parrocchiali ed assimilate, è estesa agli edifici scolastici delle scuole governative industriali commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse.