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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1371

Modificazioni al regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, che reca norme circa l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-12-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Guardia di finanza;
Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934, n. 899, approvato con regio decreto 20 gennaio 1938, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1494, e successive modificazioni, che detta norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1937, n. 2350, che detta norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza a scelta ordinaria al grado di capitano, maggiore e tenente colonnello;
Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, che detta norme per l'esecuzione dell'art. 3 del regio decretolegge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità urgente di modificare le norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È abrogato l'art. 17 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567.
Al predetto regio decreto sono inoltre apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.