stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1354

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, concernente l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-12-1947 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, relativo all'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, e sostituito dal seguente:
"Alle opere occorrenti per l'impianto, la sistemazione e la manutenzione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
La gestione amministrativa è demandata alla Direzione generale della urbanistica e delle opere igieniche, e la gestione tecnica agli uffici del Genio civile.
Alla spesa di lire cento milioni occorrenti per i lavori di cui al precedente comma, si provvede con i fondi autorizzati per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, relativo all'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei

militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con

i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n.

429, e sostituito dal seguente:

"Alle opere occorrenti per l'impianto, la sistemazione e la manutenzione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate

delle nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda

guerra mondiale, provvede il Ministero dei lavori pubblici. La gestione amministrativa è demandata alla Direzione generale

della urbanistica e delle opere igieniche, e la gestione tecnica agli uffici del Genio civile. Alla spesa di lire cento milioni occorrenti per i lavori di cui al

precedente comma, si provvede con i fondi autorizzati per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1947

Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 14. - FRASCA