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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1321

Estensione ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio del beneficio del godimento degli alloggi dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1968)
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Testo in vigore dal:  4-12-1947 al: 16-1-1968
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

Fra le categorie previste dall'art. 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed

economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22

luglio 1947, n. 1013; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. Fra le categorie previste dall'art. 376 del testo unico approvato

con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive

modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto

nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947

Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 155. - FRASCA