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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1321

Estensione ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio del beneficio del godimento degli alloggi dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1968)
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Testo in vigore dal: 17-1-1968
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello stato 22
luglio 1947, n. 1013;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  ((Fra  le  categorie  previste  dall'articolo  376  del testo unico
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive
modificazioni,  sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai
fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in
servizio  permanente  o  continuativo  ed  i  militari  di  truppa in
servizio  continuativo  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo della
guardia  di  finanza,  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.
  Il  diritto  all'assegnazione  in  affitto  degli  alloggi INCIS e'
altresi'  esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale
dei  vigili  del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che
abbiano  compiuto  sei  anni  di  servizio dalla prima ammissione nel
ruolo  di  appartenenza;  vigili scelti e vigili che abbiano compiuto
nove anni di servizio dalla predetta ammissione)).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1947

                              DE NICOLA

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                 DEL VECCHIO - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1947
  Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 155. - FRASCA