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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1286

Modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi, nonchè al regime fiscale sugli altri prodotti zuccherini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1948)
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Testo in vigore dal:  27-11-1947 al: 8-3-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di legge per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto 2 luglio 1903, n. 347, che approva il regolamento per l'applicazione della imposta sullo zucchero;
Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 651, e le successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dello zucchero invertito;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1919, e le sue successive modificazioni;
Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Sullo zucchero destinato alla fabbricazione di dolci, caramelle, confetti, liquori, vini liquorosi, vermouth, marsala ed a qualsiasi altro uso diverso dal consumo diretto della popolazione è dovuta, in aggiunta alla imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine stabilite dall'art. 1 del decreto - legislativo 5 maggio 1947, n. 278, una imposta addizionale di L. 16.000 per ogni quintale di zucchero di 18 classe e di L. 15.360 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.
È considerato zucchero destinato al consumo diretto della popolazione e, come tale, esente dall'imposta addizionale prevista nel precedente comma, quello distribuito a cura dell'Alto Commissariato per l'alimentazione con tessera annonaria od in esecuzione di piani da esso predisposti per scopi assistenziali.
È altresì esente nella misura determinata, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, lo zucchero distribuito per il consumo diretto della popolazione, da altri enti autorizzati dall'Alto Commissariato stesso in base a piani ed a prezzi da questo approvati.
Ferma la riduzione alla metà della normale imposta di fabbricazione accordata con l'art. 2 dell'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allo zucchero destinato ad essere impiegato dalle industrie nella fabbricazione delle marmellate e del latte condensato, per lo stesso zucchero è ridotta pure alla metà l'imposta addizionale di cui al precedente comma.
Ferma altresì la norma di cui al secondo comma del sopracitato art. 2, il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, delle marmellate, fabbricate con zucchero agevolato, non deve essere inferiore in ogni caso al 65%.