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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1285

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-11-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, che modifica il regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142, che modifica il regime fiscale dei prodotti, petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:
Oli greggi, di petrolio naturali:
1) da usare direttamente come combustibili
(voce della tariffa 643-a-1):
a) nelle caldaie e nei forni.....................L. 80 per q.le
b) nei motori.................................L. 2.600 per q.le
2) per altri usi (voce 643-a-3) ................L. 3.200 per q.le
benzina (voce 643-b-1) .......................L. 8.000 per q.le acqua ragia minerale (voce 643-b-2) ..........L. 5.000 per q.le petrolio (voce 643-b-3) ......................L. 4.000 per q.le
Oli da gas:
1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa):
a) con densità da 0,850 a 0,890
alla temperatura di 15° C. .................L. 3.200 per q.le
b) con densità superiore a 0,890
alla temperatura di 15° C. ................L. 2.600 per q.le 2) per altri usi (voce 643-b-4-beta) ...........L. 3.500 per q.le
Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 643-b-5-alfa).............L. 10.000 per q.le 2) altri (voce 643-b-5-beta) ...................L. 8.000 per q.le

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:
1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-6-alfa):
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:
alfa) densi....................................L. 80 per q.le beta) fluidi...................................L. 80 per q.le più L. 16 per ogni unità percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20%, ma non il 30% per quintale;
b) nei motori.................................L. 2.600 per q.le
2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma) ..........L. 3.200 per q.le
Paraffina solida................................L. 600 per q.le
Vaselina:
a) naturale...................................L. 1.200 per q.le
b) artificiale a base di paraffina............L. 5.000 per q.le
Ozocerite greggia...................................L. 160 per q.le
Ceresina............................................L. 400 per q.le