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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1283

Istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1948 è dovuta un'addizionale straordinaria dell'uno per cento dell'entrata imponibile in aggiunta alle aliquote vigenti in materia di imposta generale sull'entrata a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, tanto nei riguardi dell'aliquota normale che delle aliquote speciali stabilite nelle vigenti norme, siano tali aliquote dovute per ogni singolo atto economico che in base a particolari regimi di imposizione.
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti indicati nell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 449, la detta addizionale è ridotta a metà.
L'addizionale di cui ai precedenti commi è dovuta anche per le importazioni dall'estero.