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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1231

Aumenti alle vigenti tasse relative ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, ai Licei artistici governativi e nuove norme sugli esoneri dalle tasse stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1958)
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Testo in vigore dal:  20-11-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le tasse nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici governativi, sono stabilite in conformità delle annesse tabelle A e B. Non si corrispondono tasse a parte per l'educazione fisica.
Le tasse annuali di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
È consentito l'esonero dal pagamento delle tasse a favore degli alunni e dei candidati che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica e per i quali ricorrano inoltre le condizioni di cui all'art. 2 od all'articolo 3 del presente decreto.