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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1231

Aumenti alle vigenti tasse relative ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, ai Licei artistici governativi e nuove norme sugli esoneri dalle tasse stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1958)
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Testo in vigore dal: 20-11-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
  Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
  Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
  Vista la legge 19 maggio 1932, n. 573;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  tasse nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti
e  nei  Licei  artistici  governativi,  sono stabilite in conformita'
delle  annesse  tabelle A e B. Non si corrispondono tasse a parte per
l'educazione fisica.
  Le tasse annuali di frequenza possono essere pagate in due rate: la
prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
  E'  consentito  l'esonero  dal pagamento delle tasse a favore degli
alunni  e  dei  candidati  che  appartengono  a famiglia di disagiata
condizione economica e per i quali ricorrano inoltre le condizioni di
cui all'art. 2 od all'articolo 3 del presente decreto.