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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1211

Esercizio da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione del vincolo sul 35% dei prodotti alimentari d'importazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-11-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  22 dicembre 1945,
n. 838;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  finanze, con il Ministro per il
tesoro,  con  il  Ministro  per  l'industria  e  il commercio, con il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero e' con il Ministro per la
grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il 35% delle merci per uso alimentare che verranno determinate, con
successivo     provvedimento,     dall'Alto     Commissariato     per
l'alimentazione,  comunque  importate,  e'  vincolato  a disposizione
dell'Alto Commissariato stesso.
  Sono  esentate  dal  vincolo di disponibilita' di cui al precedente
comma  le merci introdotte in Italia sotto forma di pacchi dono. Sono
anche  esentate  le  merci  introdotte  in  Italia  a titolo di dono,
purche'  ne  sia stata preventivamente autorizzata l'importazione dai
Ministeri  competenti,  di  concerto  con  l'Alto  Commissariato  per
l'alimentazione.