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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1200

Concorsi per aiuti ed assistenti universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è sospesa l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, riguardanti i concorsi a posti di aiuti e di assistenti nelle università e negli istituti d'istruzione superiore, e sono richiamate in vigore le norme di cui all'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Dette norme sono operative limitatamente ad un solo concorso da espletare, per ciascuna materia, presso le singole sedi.