stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 1180

Resa del conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-11-1947 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Gli agenti di cui all'art. 74 dei regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed i funzionari delegati di cui all'art. 60 del citato regio decreto che non abbiano reso i conti nei termini prescritti per totale distruzione o perdita delle contabilità o delle relative documentazioni in dipendenza dello stato di guerra, sono tenuti a compilare appositi conti, situazioni o dimostrazioni documentati nel modo stabilito dal successivo art. 2.