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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1176

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-11-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Gli articoli 7, 19, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Art. 7. - Introduzione di sale per le industrie.
Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei comma primo e secondo dell'art. 20 possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna dalle isole minori ad essi adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie.
Gli esercenti le industrie esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, non comprese nell'articolo 20, ma ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale di cui all'art. 21, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie.
L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio pari alla differenza tra il prezzo che le industrie stesse pagherebbero acquistando il sale dal monopolio ed il prezzo industriale previsto nell'art. 20".
"Art. 19. - Prezzo dei sali commestibili.
I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, emanato su proposta del Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
"Art. 20. - Vendita di sale a prezzo industriale.
Il sale comune è venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:
1) la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;
2) la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;
3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;
4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;
5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;
6) la fabbricazione della gomma sintetica.
Lo stesso trattamento può essere esteso, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perché riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese".
"Art. 21. - Vendita di sale a prezzo speciale.
Il sale non destinato ad usi commestibili e sofisticato con materie venefiche è venduto a prezzo speciale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ad industrie non comprese fra quelle elencate nell'art. 20".
Le industrie ammesse all'agevolazione del comma precedente sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.
"Art. 23. - Agevolazione per l'esportazione dei prodotti salati.
Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, i pesci e i prodotti del suolo commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è concessa la restituzione di parte del prezzo del sale acquistato o del diritto di monopolio pagato nella misura e per le quantità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, può essere accordata la stessa agevolazione ad altri prodotti esportati.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle provviste di bordo".