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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 agosto 1947, n. 1072

Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-10-1947 al: 14-6-1949
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con il regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;
Visto il testo unico alle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663, sull'istituzione a favore del personale del Corpo equipaggi militari marittimi dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera e del personale volontario per merito di guerra;
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, riguardante il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Sino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'armi compiuti durante la guerra.