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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1947, n. 1055

Aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-10-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sentita la Corte dei conti;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Per il pagamento di spese inerenti al reclutamento, all'avviamento ed all'assistenza dei lavoratori emigranti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre aperture di credito, di importo non superiore a L. 50.000.000 a favore dei dirigenti degli uffici del lavoro aventi funzioni di Centri nazionali di raccolta degli emigranti o che abbiano sede in capoluoghi di provincia a larga corrente migratoria.