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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 989

Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-10-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 76 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato col regio decreto 28 novembre 1920, n. 1895, modificato con i regi decreti 27 maggio 1923, n. 1225, e 19 aprile 1941, n. 279;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato ad elevare il proprio capitale a lire 180 milioni mediante l'aumento del valore nominale delle attuali azioni da L. 500 a L. 750 e la emissione di una nuova serie di numero 120.000 azioni pure del valore nominale di 750 lire.
Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1891, n. 222;

Visto l'art. 76 del testo unico delle leggi sul credito fondiario,

approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario,

società per azioni, con sede in Roma, approvato col regio decreto 28

novembre 1920, n. 1895, modificato con i regi decreti 27 maggio 1923,

n. 1225, e 19 aprile 1941, n. 279;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato ad elevare il proprio capitale a lire 180 milioni mediante l'aumento del valore nominale delle attuali azioni da L. 500 a L. 750 e la emissione di una nuova serie di numero 120.000 azioni pure del valore nominale di 750 lire. Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 settembre 1947

Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 163. - FRASCA