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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 876

Modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1948)
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Testo in vigore dal: 17-9-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175;
  Vista la legge 19 febbraio 1942, n. 137;
  Visto il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'indennita'  prevista dal decreto legislativo 11 novembre 1946, n.
408,   e'  estesa  alle  seguenti  categorie  che  si  trovino  nelle
condizioni indicate nel seguente articolo 2:
    a)  agli  ex  militari  che fruiscono di pensione di guerra di 1ª
categoria e degli assegni di superinvalidita';
    b) ai grandi invalidi di guerra che, gia' amputati di una coscia,
di un braccio o ciechi di un occhio, abbiano successivamente perduto,
per  causa  indipendente dal fatto di guerra, l'altra coscia, l'altro
braccio o l'altro occhio;
    c)   agli   ex  militari  dell'esercito  austro-ungarico,  grandi
invalidi di guerra, che fruiscono, a carico del bilancio dello Stato,
della pensione privilegiata di guerra e della pensione di guerra.