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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 851

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-9-1947 al: 15-12-2009
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Art. 1

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, col quale venne stabilita la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;
Viste le deliberazioni in data 17 aprile 1947, n. 265, e 22 maggio 1947, n. 368, della Giunta camerale di detta Camera, di commercio, con le quali sono state proposte modifiche alla tariffa in parola;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

La tariffa dei diritti e degli atti di segreteria, in materia di borsa valori, per la Borsa valori di Venezia, di cui al regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, è modificata come segue:


a) Certificati e copie:
vidimazione di firma degli agenti di cambio ......... L. 20 per ogni estratto dal listino ufficiale.............. L. 50 per ogni certificato di esecutorietà................. L. 25 certificati di correttezza commerciale per
partecipazione ai concorsi per la nomina ad agenti di
cambio..................................................... L. 100 su ogni certificato rilasciato dalle autorità di
borsa, diritto a favore della Camera di commercio.......... L. 50 per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio.... L. 250 certificati attestanti l'iscrizione nelruolo degli
agenti di cambio........................................... L. 50 decreto per lo svincolo della cauzione di agente di
cambio (oltre al rimborso delle spese)..................... L. 100
b) Ammissione a quotazione ufficiale sul listino di borsa:
diritto fisso annuo.................................. L. 3.000 in più per ogni milione o frazione di milione di
capitale nominale.......................................... L. 30 L'impegno di quotazione è annuale.
L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei
titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.
Sono esenti da tasse i titoli che la legge e il regolamento sulle borse ammettono di diritto alla quotazione.

c) Diritti per l'ingresso nei recinti di borsa:
diritto fisso annuo
---
istituti di credito, banchieri, commissionari........ L. 5.000 agenti di cambio..................................... L. 1.000 rappresentanti alle grida............................ L. 1.000 impiegati nell'anterecinto, ciascuno................. L. 500 fattorini nell'anterecinto, ciascuno................. L. 250

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1947

DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, col quale venne stabilita la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di

commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Viste le deliberazioni in data 17 aprile 1947, n. 265, e 22 maggio

1947, n. 368, della Giunta camerale di detta Camera, di commercio, con le quali sono state proposte modifiche alla tariffa in parola;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

La tariffa dei diritti e degli atti di segreteria, in materia di

borsa valori, per la Borsa valori di Venezia, di cui al regio decreto

29 aprile 1926, n. 828, è modificata come segue: a) Certificati e copie: vidimazione di firma degli agenti di cambio ......... L. 20 per ogni estratto dal listino ufficiale.............. L. 50 per ogni certificato di esecutorietà................. L. 25 certificati di correttezza commerciale per partecipazione ai concorsi per la nomina ad agenti di cambio..................................................... L. 100 su ogni certificato rilasciato dalle autorità di

borsa, diritto a favore della Camera di commercio.......... L. 50 per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio.... L. 250 certificati attestanti l'iscrizione nelruolo degli agenti di cambio........................................... L. 50 decreto per lo svincolo della cauzione di agente di cambio (oltre al rimborso delle spese)..................... L. 100 b) Ammissione a quotazione ufficiale sul listino di borsa: diritto fisso annuo.................................. L. 3.000 in più per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale.......................................... L. 30 L'impegno di quotazione è annuale. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto. Sono esenti da tasse i titoli che la legge e il regolamento sulle borse ammettono di diritto alla quotazione. c) Diritti per l'ingresso nei recinti di borsa: diritto fisso annuo ---

istituti di credito, banchieri, commissionari........ L. 5.000 agenti di cambio..................................... L. 1.000 rappresentanti alle grida............................ L. 1.000

impiegati nell'anterecinto, ciascuno................. L. 500

fattorini nell'anterecinto, ciascuno................. L. 250

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1947 DE NICOLA DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 settembre 1947

Atti dei Governo, registro n. 12, foglio n. 29. - FRASCA