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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 836

Elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1953)
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Testo in vigore dal:  9-9-1947 al: 7-4-1953
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia vittime del dovere;
Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 181, recante modificazioni al decreto-legge surrichiamato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a L. 100.000.
Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma dell'articolo unico summenzionato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito

nella legge 16 giugno 1927, n. 985, concernente elargizioni a favore

delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia vittime del dovere;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 181, recante modificazioni al decreto-legge surrichiamato;

Vista il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio

decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico

della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a L. 100.000. Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma dell'articolo unico summenzionato. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO - CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 settembre 1947

Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 30. - VENTURA