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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 836

Elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1953)
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Testo in vigore dal: 8-4-1953
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge  13  marzo 1921, n. 261, convertito
nella  legge 16 giugno 1927, n. 985, concernente elargizioni a favore
delle  famiglie  di  funzionari,  ufficiali,  sottufficiali ed agenti
delle Forze armate di polizia vittime del dovere;
  Vista  la  legge  22 gennaio 1942, n. 181, recante modificazioni al
decreto-legge surrichiamato;
  Vista il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri
per il tesoro e per la difesa;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  ((La  misura  delle  elargizioni  previste  dall'art.  14 del regio
decreto-legge  13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico
della  legge  22  gennaio  1942,  n. 181, e' elevata fino a cifra non
superiore  a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a
cifra  non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di
pubblica  sicurezza  e degli ufficiali delle Forze armate di polizia;
fino   a   cifra   non   superiore  a  lire  400.000  per  quelle  da
sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle
degli agenti delle Forze armate medesime.
  Ai  fini  della  determinazione  delle  elargizioni  suddette sara'
tenuto  conto  delle  situazioni  delle famiglie, cui dovranno essere
corrisposte.
  Sono  soppresse  le  parole  "e  degli  appartenenti  alla  milizia
volontaria  per  la  sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma
dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181)).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 22 luglio 1947

                              DE NICOLA

                                                DE GASPERI - SCELBA -
                                              DEL VECCHIO - CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 5 settembre 1947
  Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 30. - VENTURA