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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 maggio 1947, n. 730

Modificazione delle tasse vigenti nei vari porti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, e il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, che stabiliscono una sopratassa di ancoraggio per le navi che approdano nel porto di Genova;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per il porto di Napoli, e il regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, che stabilisce le attribuzioni del regio commissario straordinario per il porto di Napoli;
Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo all'istituzione di una speciale centuria della milizia volontaria sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli;
Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1029, recante agevolazioni in materia di sopratassa di ancoraggio alle navi che compiono crociere turistiche;
Visto il regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226; il regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014; il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dal regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3057; e il regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativi a provvedimenti per opere di ampliamento e sistemazione, rispettivamente, nei porti di Genova, Venezia, Livorno, Napoli, Civitavecchia e Ravenna;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno; il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo all'applicazione della tassa per imbarco e sbarco dei passeggeri, e il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante tasse portuali per i materiali da costruzioni murarie;
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, e modificato dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, sulle merci provenienti dall'estero sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova, ed aumentata a cent. 10 dall'art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, è elevata ad una lira.
La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successivamente confermata con l'art. 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli, è elevata a una lira.
È abrogato l'art. 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 214, concernente l'aumento della sopratassa di ancoraggio e la istituzione della tassa per provvedere alle spese relative all'istituzione di una speciale centuria della milizia volontaria della sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli.
Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche, è elevato a lire 400.