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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 687

Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1967)
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Testo in vigore dal:  2-8-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, concernente l'istituzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di una Divisione speciale di polizia ferroviaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



La Divisione speciale di polizia ferroviaria, istituita col decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è soppressa ed i relativi compiti per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati nell'ambito ferroviario sono attribuiti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei Commissariati di pubblica sicurezza, presso le Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.
Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è abrogato.