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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 566

Temporanea deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1947 al: 17-3-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
1946, n. 31, con cui è stato elevato a cinque milioni di lire per gli ordini di accreditamento da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai fini del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 dello stesso decreto legislativo il limite previsto dall'art. 56 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1947 è aumentato a lire trenta milioni il limite stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947

DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172; Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio

1946, n. 31, con cui è stato elevato a cinque milioni di lire per gli ordini di accreditamento da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai fini del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 dello stesso decreto legislativo il limite previsto dall'art. 56 del citato regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. Fino al 31 dicembre 1947 è aumentato a lire trenta milioni il limite stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale

1° luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati

provinciali dell'agricoltura, di ordini di accreditamento previsti

dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - CAMPILLI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 25 giugno 1947

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 144. - FRASCA