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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 giugno 1947, n. 557

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, ed al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, riguardanti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1949)
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Testo in vigore dal:  4-7-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La facoltà prevista dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, può essere esercitata dall'avente diritto alla restituzione dei beni o dal suo legale rappresentante anche prima della richiesta della restituzione dei beni stessi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al sequestratario o amministratore e all'Intendenza di finanza competente per territorio.
L'intendenza di finanza inviterà i locatari a rilasciare senz'altro, e non oltre il termine di 15 giorni, libera la proprietà, e qualora i locatari non adempiano a tale obbligo provvederà subito a norma del capoverso dell'articolo unico del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434.